La legge 210/1992: cos'è e come funziona
In Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/1992, che offre un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il virus dell’epatite C o dell’HIV (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti.
La stessa legge prevede inoltre che lo stesso indennizzo venga erogato anche in favore di chi abbia subito danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie.
Sono numerose le sentenze, emesse da giudici di merito e dalla Corte di Cassazione, che riconoscono un risarcimento dei danni - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla legge 210/92 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati.
La legge 210 del 1992 stabilisce un indennizzo con cadenza di due mesi, in favore degli emotrasfusi contagiati e dei vaccinati. L’importo di questo indennizzo è più o meno elevato, a seconda del grado di invalidità che la malattia ha causato nella persona.
L'indennizzo si ottiene attraverso una domanda amministrativa alla ASL competente per territorio. Alla domanda vanno allegati determinati documenti, fra cui in particolare la cartella clinica del ricovero durante il quale è avvenuto il contagio, o i documenti che attestano il vaccino.
Successivamente, si viene contattati dalla competente commissione medica ospedaliera, che – valutato il nesso di causalità fra la trasfusione/vaccino e la malattia – riconoscerà il diritto all'indennizzo.
E’ solo dopo la ricezione del verbale della Commissione Medica ospedaliera che il danneggiato ha modo di conoscere gli esiti del giudizio, ove talvolta possono emergere elementi fondamentali in relazione ad una possibile responsabilità dell’amministrazione sanitaria.
In concreto il danneggiato, per poter promuovere un’azione di risarcimento del danno deve conoscere tutti gli elementi della fattispecie (nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento dannoso, nonché il dolo, ma più spesso la colpa).
Tali elementi non sono tuttavia, sempre e comunque, presenti al momento della proposizione della domanda indennitaria, potendo invece emergere in seguito, nel corso dell’istruttoria e dell’acquisizione di informazioni da parte della CMO o addirittura in seguito, nel caso in cui tale Commissione respinga in un primo tempo la domanda indennitaria, che viene accolta in un secondo tempo dallo stesso Ministero della Salute o dal Giudice.
In particolare tali accertamenti e documenti acquisiti nel giudizio di cui alla legge 210/1992, possono riguardare sia elementi da cui emerga, solo in seguito e con certezza o sufficiente verosimiglianza, la sussistenza del nesso causale tra trasfusioni/vaccini ed infezioni, sia elementi che caratterizzano il giudizio di colpa dell’autorità sanitaria. Ci si riferisce in particolare alla documentazione riguardante i donatori implicati nelle trasfusioni di sangue (cosiddetta tracciabilità del sangue: discovery del look back dei donatori), che costituisce il presupposto fondamentale, secondo la medesima giurisprudenza della Corte di Cassazione, per valutarsi la sussistenza della colpa dell’autorità sanitaria.
Pertanto può accadere che solo all'esito di tale giudizio amministrativo - volto all'accertamento dei presupposti per la concessione dell'indennizzo assistenziale - il danneggiato venga a conoscenza, per la prima volta, di informazioni e dati fondamentali, riguardanti il sangue o gli emoderivati che gli sono stati trasfusi e quindi di sapere, se vi è, o meno, tracciabilità delle unità ematiche ricevute in passato.
E’ proprio la “tracciabilità” del sangue, infatti, l’elemento fondante il giudizio di colpa dell’amministrazione sanitaria, perché consente la verifica sul sangue trasfuso, sulla sua provenienza, sui controlli e misure di cautela attuati all’epoca e, soprattutto, sulla sua “innocuità” o “nocività”.
E’ chiaro che, laddove nel corso dell’istruttoria compiuta dalla CMO emergesse la mancanza di tracciabilità o l’assenza di controlli e misure di cautela esigibili secondo la normativa dell’epoca, non potrebbe che conseguire la colpa dell'amministrazione sanitaria.
Avv. Davide Galasso
Pescara 12/06/2017

