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RESIDENZA FISCALE IN PORTOGALLO E PENSIONE DEFISCALIZZATA

Grazie a una convenzione internazionale stipulata tra Italia e Portogallo (Legge 16 dicembre 1982 n. 562), infatti, sarà possibile ricevere, per 10 anni, la pensione lorda, cioè, le trattenute relative all’IRPEF Vi verranno accreditate assieme alla pensione. La convenzione risulta essere interessante per i pensionati italiani, non solo per i vantaggi fiscali offerti ma anche per le condizioni economiche del paese. Secondo Numeo, infatti, si avrebbero bisogno di circa 2.629,914 euro a Lisbona per mantenere lo stesso stile di vita che si ha a Milano con 3.900,00 euro (es. un litro di latte costa 0,64 euro a Lisbona contro l’1,09 a Milano).

Il mix di costo della vita basso e le agevolazioni fiscali risultano essere, dunque, molto attraenti. Per poter, però, godere di questi vantaggi si devono soddisfare diversi requisiti. In primis bisogna essere considerati, dal fisco italiano, “residenti fiscali all’estero”.

Pensione esentasse e basso costo della vita: questo offre il Portogallo ai pensionati Italiani! Attenzione, però, non è tutto oro ciò che luccica. Ottenere lo status di “residente fiscale all’estero”, per avere accesso all’agevolazione portoghese, non è così facile. Le pratiche amministrative da sbrigare in Italia e in Portogallo presentano, infatti, diverse insidie e i tempi tecnici, senza le giuste "dritte" sono piuttosto lunghi.

Trasferimento della residenza all’estero 

Per trasferirsi all’estero è bene appoggiarsi a professionisti in grado di fornire la giusta consulenza, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dal Fisco italiano.

I problemi sorgono nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’effettività di tale trasferimento: questo è sostanzialmente il punto fondamentale della questione, che riguarda appunto i profili probatori dello spostamento di residenza.

Un trasferimento della residenza all’estero effettuato con leggerezza, pur senza dolo, può comportare spiacevoli inconvenienti di natura fiscale.

Negli ultimi anni, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno incrementato la vigilanza sui soggetti che tentano fittiziamente di trasferire la propria residenza all’estero con l’intento di sottrarre materia imponibile alla tassazione italiana.

La tassazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia (ancorché lavori o viva all’estero) è infatti diversa da un soggetto fiscalmente non residente. Nel primo caso il contribuente è soggetto alla c.d. “worldwide taxation“ (sono tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente in quell’anno solare), mentre nel secondo caso il soggetto non residente è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi a tassare soltanto i redditi ivi prodotti.

La residenza fiscale dei contribuenti

Per capire quale il modo giusto di procedere per evitare possibili contestazioni fiscali, bisogna innanzitutto ricordarsi il concetto di residenza fiscale, che si noti bene, diverge da quello conosciuto ai fini civilistici. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del Tuir) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni:

  1. 1. Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente– è tassato sulla base del reddito mondiale anche colui che trasferisce la propria residenza all’estero, salvo si ricordi di cancellare la propria precedente residenza anagrafica italiana;
  2. 2. Individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio– il domicilio fiscale rappresenta il centro principali dei propri affari e interessi, tuttavia l’elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali, cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi;
  3. 3. Individuazione nel territorio Italiano della propria residenza– in questo caso la residenza coincide con la dimora abituale del soggetto. Se infatti, risultano intestate al soggetto passivo utenze domestiche nel nostro Paese è difficile che questi possa dimostrare di essere un residente all’estero.Il contribuente, quindi, che intenda effettuare il trasferimento della residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia, sapendo o ipotizzando di dover rendere conto all’Amministrazione finanziaria (nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata con onere probatorio a suo carico, ma anche in caso di accertamento con onere probatorio assolto dall’Amministrazione per contraddire tale assunto), può organizzare le proprie attività in modo da comprovare l’effettività del proprio trasferimento di residenza, e quindi svolgere a tale scopo un’opera di precostituzione della prova.

Effettività del trasferimento della residenza all’estero

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 304/E/1997, ha provveduto all’indicazione di alcune linee guida per l’attività di controllo nei confronti dei cittadini italiani emigrati all’estero e quindi per l’accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente” in Italia.

Nella circolare sono illustrati i principi generali, in ordine al quadro normativo di riferimento, da tenere in considerazione al fine di verificare la sussistenza di elementi certi e concreti ai fini dell’accertamento dell’effettiva residenza fiscale in Italia, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. Essa dovrà quindi rappresentare un vademecum di base cui il soggetto trasferito all’estero dovrà fare riferimento.

Cancellazione dall’AIRE

Il primo adempimento che il contribuente deve fare per avvalorare il trasferimento della residenza fiscale all’estero è la propria cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la contestuale iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tale adempimento rappresenta una condizione necessaria per far valere il trasferimento stesso, anche se, non sufficiente, poiché essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva. L’iscrizione all’AIRE è un diritto/dovere del cittadino e costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di alcuni diritti (ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza).

Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; allo stesso obbligo soggiacciono quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.

L’effetto più importante dell’iscrizione all’AIRE è che i soggetti iscritti in questa Anagrafe non sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero, in quanto residenti momentaneamente in altri Stati nei quali svolgono con carattere di durevolezza la loro attività lavorativa.

La mera cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la conseguente iscrizione all’AIRE non costituisce tuttavia elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.

Il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero senza aver provveduto, anche per mera dimenticanza, alla cancellazione dall’Anagrafe dei residenti, è considerato per presunzione assoluta residente nel nostro Paese.

Il fascicolo probatorio del contribuente

Il secondo passo da effettuarsi, per dimostrare l’effettività del trasferimento della residenza, è costituito dalla precostituzione della prova atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, l’effettività del trasferimento, oltre all’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano. 

La prova che il contribuente deve raccogliere sarà sostanzialmente quella di natura documentale.

Perciò, nella precostituzione del fascicolo sarà utile fare molta attenzione a che i documenti contengano elementi precisi e concordanti ai fini della prova che si vuole fornire, che deve essere quanto più prossima all’incontrovertibile. Da precisare che la prova della residenza deve comprendere sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento oggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci che evidenziano tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengano, il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia.

Tutti e i requisiti ex articolo 2, comma 2, del Tuir devono risultare combinati con l’elemento temporale che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche “per la maggior parte del periodo d’imposta” (183 giorni nell’arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile).

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il computo dei giorni ai fini della verifica della permanenza in Italia deve essere effettuato tenendo presente il numero di giorni di presenza fisica, anche non continuativi.

Strumenti di prova nel trasferimento della residenza

Il cittadino che deve provare il trasferimento della residenza all’estero, può utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire, secondo i criteri dettati dalla stessa Amministrazione finanziaria:

La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;

La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;

La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;

L’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;

Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;

L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero da parte del soggetto trasferito o dei familiari;

L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;

La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;

L’esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;

La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;

La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;

La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;

L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;

In presenza di immobili sia in Italia che all’estero, la rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all’estero;

L’assunzione di incarichi in società estere;

La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;

La titolarità nel Paese estero dell’assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;

La corresponsione dell’abbonamento TV e di una tassa assimilabile all’Imu nel Paese di immigrazione.

L’elencazione non è esaustiva, ma al fine della prova della residenza può essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a provare l’effettivo trasferimento.

Deve essere provata la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico e sociale, culturale e ricreativo. Quindi ai fini della della precostituzione della prova in caso di trasferimento della residenza fiscale è utile la cessazione dei suindicati rapporti con l’Italia o, qualora continuino a sussistere in maniera attenuata, provvedere a renderli quanto più possibile meno apparenti. Ove possibile e necessario, si potrà quindi a tal fine raccogliere ogni elemento probatorio di natura dimostrativa-documentale atto a fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamento con l’Italia, quindi ad esempio:

Della residenza italiana del coniuge o dei figli;

Della presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese;

Dell’esistenza di atti di donazione effettuati in Italia;

Dell’esistenza di movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie in Italia;

Della titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere;

Dell’esistenza di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta persona;

Dell’assunzione di incarichi in società italiane;

Della titolarità in Italia del diritto di proprietà (ma anche possesso) di veicoli o altri mobili registrati;

Dell’iscrizione nel nostro Paese a circoli o clubs;

Dell’organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti operanti sul territorio italiano.

In definitiva, deve essere fornita dal contribuente la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero.

La valutazione da farsi, e che in concreto l’Amministrazione finanziaria andrà ad eseguire, sarà afferente la prevalenza: si dovrà valutare se prevalgono gli elementi di collegamento con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti, oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l’Italia.

Consigli per trasferirsi all’estero in modo sicuro

Sono sempre più gli italiani che scelgono di fissare all’estero la propria residenza fiscale, spinti da motivi economici, lavorativi o personali, oppure semplicemente per minimizzare il gravoso carico fiscale presente nel nostro Paese. Purtroppo tale fattispecie costituisce una delle principali tipologie di evasione fiscale internazionale, così come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 257/E/2013.

Per questo motivo è opportuno portare a vostro favore quanti più elementi probatori possibili. Nel caso in cui stiate per effettuare il trasferimento della residenza all’estero, per periodi più o meno lunghi, è necessario seguire le seguenti regole per non avere spiacevoli inconvenienti di natura fiscale:

Affidarsi a professionisti in campo legale e fiscale esperti nel settore (specialmente se avete una partita Iva o una società ancora attiva in Italia);

Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente;

Iscriversi all’AIRE;

Dichiarazione dei redditi – se mantenete in Italia redditi, o immobili, i redditi percepiti devono comunque essere soggetti a tassazione italiana, quindi è necessario presentare la dichiarazione dei redditi;

Gli spostamenti in Italia – tenere traccia di ogni vostro spostamento o soggiorno in Italia diventa fondamentale per dimostrare al Fisco che voi risiedete effettivamente all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta.

Divieto di conflitto di interessi fra distributore del gas e assistente tecnico-legale al RUP

Il soggetto affidatario del servizio di assistenza tecnico-legale alla gara di appalto, ed il gestore attuale del servizio di distribuzione del gas nell’ATEM di riferimento, non possono versare in situazione di conflitto di interessi per grado di parentela.

E' l'importante principio di diritto affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5246 depositata il 14 novembre 2017, che ha visto vittorioso l'Avv. Ugo Marinelli, coadiuvato dall'Avv. Davide Galasso, nell'ambito di una controversia nata dalla gara di appalto per assistenza tecnico-legale nel servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Isernia.

Facendo sostanzialmente proprie le ragioni esposte dallo Studio Legale Marinelli nel corso del procedimento, il supremo organo di giustizia amministrativa ha dunque confermato la già favorevole decisione del T.A.R. Molise, che aveva disposto l'esclusione dalla gara dell'altro RTI partecipante, in chiara ed evidente posizione di conflitto di interessi (nello specifico, è infatti emerso il rapporto di parentela tra fratelli, l'uno legale rappresentante pro tempore e l'altro amministratore – rispettivamente – della partecipante e dell’attuale distributore del gas nell’ATEM interessato).

Di seguito è possibile consultare la sentenza in commento

 

Pescara, 14/11/2017

Avv. Davide GALASSO

 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5246/2017

La legge 210/1992: cos'è e come funziona

In Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/1992, che offre un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il virus dell’epatite C o dell’HIV (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti.

La stessa legge prevede inoltre che lo stesso indennizzo venga erogato anche in favore di chi abbia subito danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

Sono numerose le sentenze, emesse da giudici di merito e dalla Corte di Cassazione, che riconoscono un risarcimento dei danni - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla legge 210/92 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati.

La legge 210 del 1992 stabilisce un indennizzo con cadenza di due mesi, in favore degli emotrasfusi contagiati e dei vaccinati. L’importo di questo indennizzo è più o meno elevato, a seconda del grado di invalidità che la malattia ha causato nella persona.

L'indennizzo si ottiene attraverso una domanda amministrativa alla ASL competente per territorio. Alla domanda vanno allegati determinati documenti, fra cui in particolare la cartella clinica del ricovero durante il quale è avvenuto il contagio, o i documenti che attestano il vaccino.

Successivamente, si viene contattati dalla competente commissione medica ospedaliera, che – valutato il nesso di causalità fra la trasfusione/vaccino e la malattia – riconoscerà il diritto all'indennizzo.

E’ solo dopo la ricezione del verbale della Commissione Medica ospedaliera che il danneggiato ha modo di conoscere gli esiti del giudizio, ove talvolta possono emergere elementi fondamentali in relazione ad una possibile responsabilità dell’amministrazione sanitaria.

In concreto il danneggiato, per poter promuovere un’azione di risarcimento del danno deve conoscere tutti gli elementi della fattispecie (nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento dannoso, nonché il dolo, ma più spesso la colpa).

Tali elementi non sono tuttavia, sempre e comunque, presenti al momento della proposizione della domanda indennitaria, potendo invece emergere in seguito, nel corso dell’istruttoria e dell’acquisizione di informazioni da parte della CMO o addirittura in seguito, nel caso in cui tale Commissione respinga in un primo tempo la domanda indennitaria, che viene accolta in un secondo tempo dallo stesso Ministero della Salute o dal Giudice.

In particolare tali accertamenti e documenti acquisiti nel giudizio di cui alla legge 210/1992, possono riguardare sia elementi da cui emerga, solo in seguito e con certezza o sufficiente verosimiglianza, la sussistenza del nesso causale tra trasfusioni/vaccini ed infezioni, sia  elementi che caratterizzano il giudizio di colpa dell’autorità sanitaria. Ci si riferisce in particolare alla documentazione riguardante i donatori implicati nelle trasfusioni di sangue  (cosiddetta tracciabilità del sangue: discovery del look back dei donatori), che costituisce il presupposto fondamentale, secondo la medesima giurisprudenza della Corte di Cassazione, per valutarsi la sussistenza della colpa dell’autorità sanitaria.

Pertanto può accadere che solo all'esito di tale giudizio amministrativo - volto all'accertamento dei presupposti per la concessione dell'indennizzo assistenziale - il danneggiato venga a conoscenza, per la prima volta, di informazioni e dati fondamentali, riguardanti il sangue o gli emoderivati che gli sono stati trasfusi e quindi di sapere, se vi è, o meno, tracciabilità delle unità ematiche ricevute in passato.

E’ proprio la “tracciabilità” del sangue, infatti, l’elemento fondante il giudizio di colpa dell’amministrazione sanitaria, perché consente la verifica sul sangue trasfuso, sulla sua provenienza, sui controlli e misure di cautela attuati all’epoca e, soprattutto, sulla sua “innocuità” o “nocività”.

E’ chiaro che, laddove nel corso dell’istruttoria compiuta dalla CMO emergesse la mancanza di tracciabilità o l’assenza di controlli e misure di cautela esigibili secondo la normativa dell’epoca, non potrebbe che conseguire la colpa dell'amministrazione sanitaria.

Avv. Davide Galasso

Pescara 12/06/2017

Rivalutazione integrale dell'indennizzo legge 210/1992: arriva il sì del Tribunale di Chieti

Con sentenza numero 658 del 18 novembre 2014, il Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992, in tutte le sue componenti.

Il Tribunale teatino si è dunque conformato alla sentenza numero 293/2011 della Corte costituzionale, secondo cui l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni è anch'essa soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione.

Tale decisione della Consulta trovava a sua volta conferma nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 3 settembre 2013.

La pronuncia costituisce un importante riconoscimento in favore delle vittime dello scandalo del sangue infetto, le quali possono così richiedere la differenza fra gli importi già percepiti a titolo di indennizzo, e quelli ancora spettanti (e non ricevuti) in base alla integrale rivalutazione della somma periodicamente erogata.

Questi i link delle sentenze sopra citate: http://www.risarcimentolegge210.altervista.org/alterpages/files/sentenza_tribunale_chieti_rivalutazione_indennizzo.pdf

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=293

http://www.risarcimentolegge210.altervista.org/alterpages/files/sentenza-cedu-3settembre2013.pdf

 

Avv. Davide Galasso

Pescara 18/11/2014

R01- USURA, ANATOCISMO, INTERESSI

Computo degli interessi di mora ai fini del controllo di usurarietà delle operazioni bancarie

Un interessante articolo scritto dal Prof. Ugo Salanitro (Professore Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università degli Studi di Catania), sul dibattuto e molto attuale tema del computo degli interessi di mora ai fini del controllo di usurarietà delle operazioni bancarie, merita di essere condiviso.

L’articolo muove le premesse dall’attuale discrasia venutasi a creare tra la regolamentazione amministrativa e la giurisprudenza di legittimità.

Nel panorama attuale si vedono contrapposte due diverse tesi. Da un lato la Corte di Cassazione (e parte della giurisprudenza di merito) secondo cui deve essere “cassata la sentenza di merito la quale, nel raffronto con il tasso soglia, non considera la maggiorazione prevista dalla clausola sugli interessi di mora”. Tale impostazione prenderebbe le mosse principalmente dal tenore letterale dell’art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 <<Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108>>, a mente del quale “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo

Sul versante opposto troviamo invece l’Autorità Amministrativa, buona parte della dottrina, l’Arbitro Bancario e Finanziario e parte della giurisprudenza di merito, secondo i quali non sarebbe possibile valutare l’usurarietà degli interessi di mora con il semplice raffronto del tasso soglia (almeno per come oggi definito ed individuato). Degne di particolare nota sono le decisioni dell’ABF (28.03.2014 e 30.4.2014) nelle quali si sostiene la necessaria corrispondenza tra voci volte a determinare il tasso globale medio (TEGM)[1]su cui calcolare il limite usuraio e quelle da considerare per il singolo rapporto oggetto di valutazione (TEG). Invero, nei Decreti Ministeriali (25.03.2003 e successivi) attuativi della legge antiusura, il tasso medio (TEGM) è calcolato senza tenere conto degli interessi di mora.

Dello stesso avviso, Banca d’Italia spiega che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo TEG perchè sono dovuti solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela. Tale disciplina è coerente con disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo TAEG le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo, inclusi interessi di mora” <<Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria Banca d’Italia 3.07.2013>>.

Un ulteriore argomento, portato questa volta dall’ABF, si fonda sulla diversità di struttura e funzione che hanno gli interessi di mora rispetto a quelli corrispettivi. Questi ultimi rappresentano il corrispettivo del finanziamento. I primi sarebbero, invece, assimilabili per funzione alla clausola penale (art. 1348 c.c.) quale forfettizzazione preventiva del risarcimento del danno in caso di inadempimento.  L’inquadramento degli interessi di mora sotto la disciplina della clausola penale ovvero sotto la disciplina degli interessi comporta una rilevante differenza sul piano delle conseguenze che derivano dall’applicazione di interessi di mora “sproporzionati”. L’applicazione dell’art. 1348 c.c. comporterebbe, invero, la mera riduzione ad equità della penale senza compromettere una adeguata tutela anche del debitore.

Al contrario, l’applicazione agli interessi di mora della sanzione di cui all’art. 1815 c.c. avrebbe, secondo l’autore, una portata analoga all’introduzione di una clausola di esonero di responsabilità per la mancata restituzione del capitale “con conseguenze ben diverse rispetto a quelle che si possono articolare in relazione alla trasformazione del prestito da oneroso a gratuito.”

La soluzione volta a far rientrare anche gli interessi di mora nel controllo di usurarietà proposta dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, è retta, come affermato in apertura dal tenore letterale della legge 108/96  e del D.L 29 dicembre 2000, n. 394  che prescrivono che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari deve essere determinato in base al Tasso Effettivo Globale Medio praticato dalle banche comprensivo di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo (e quindi anche a titolo di interessi moratori)e spese.

Alla luce di quanto sopra, l’autore dell’articolo in commento ritiene che, qualora si vogliano ricomprendere al controllo del rispetto del tasso soglia anche gli interessi di mora, si dovrà necessariamente tenere in considerazione tale voce anche nel calcolo del TEGM. Non a caso Banca d’Italia, con la circolare del 3.7.2013, sottolinea che “in assenza di previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.”

In questo quadro di contrasto tra normativa primaria (l. 108/96) e normativa secondaria (D.M 25.03.2003 e Istruzioni di Banca d’Italia) una parte della giurisprudenza di merito non sembra cogliere il problema e si limita ad affermare che in ogni caso la soglia è posta ben al di sopra del Tasso medio con buona pace degli istituti bancari, che potranno applicare interessi convenzionali ad un tasso simile a quello medio e interessi di mora quindi rientranti nel tasso soglia. Tale spiegazione non convince l’autore che correttamente rileva come la maggiorazione del tasso medio (per determinare il tasso soglia) non abbia affatto la funzione di assorbire costi eventuali (tassi di mora), quanto quello di “mantenere nell’ambito della liceità anche i tassi di interesse (convenzionali) più elevati che corrispondono, secondo le logiche di mercato, al più alto rischio assunto dagli operatori creditizi”.

L’autore evidenzia, poi, un errore in cui spesso i giudici di merito incorrono nell’affermare che i decreti ministeriali si limiterebbero a fissare il tasso soglia, mentre solo le istruzioni di Banca d’Italia escluderebbero gli interessi di mora dal rilevamento medio.

Invero, tutti i Decreti Ministeriali (a partir dal 2003) espressamente indicano che “i TEGM – trimestralmente rilevati – non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il caso di ritardato pagamento (…) la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è (secondo un’indagine conoscitiva di Banca d’Italia) mediamente pari a 2,1 punto percentuali.”

Questo richiamo alla maggiorazione di 2,1 punti, confermerebbe però “l’esigenza di tenere in considerazione anche questi valori aggiuntivi che -da un lato – non sono compresi nel tasso soglia al fine di evitare un artificioso innalzamento dello stesso, ma che – dall’altro – non possono esser considerati irrilevanti, proprio perché presi in esame nell’atto amministrativo”.  

Per risolvere l’impasse, sia la dottrina, sia parte della più recente giurisprudenza, hanno accolto la tesi del computo anche degli interessi di mora nel TEGM procedendo all’incremento del tasso soglia di ulteriori 2,1 punti.

Tuttavia, è innegabile che tale escamotage finisce per scontrarsi con la mancanza di una previsione normativa in tal senso.

Una soluzione paventata nell’articolo in commento sarebbe quella di considerare il silenzio del legislatore un vuoto normativo da colmare (integrare) in sede giurisprudenziale.

L’altra soluzione prospettata nel testo, parrebbe essere quella di considerare illegittimo il testo ministeriale, in quanto non terrebbe conto nel calcolo del TEGM degli interessi moratori, come invece previsto dalla normativa primaria, secondo cui devono in ogni caso essere considerati nella verifica dell’usurarietà delle operazioni bancarie. È in questa prospettiva che l’autore suggerisce la disapplicazione del tasso soglia. Tale disapplicazione consentirebbe al giudice investito del controllo di liceità del contratto, di applicare la tecnica c.d. dell’usura in concreto, valutando nel singolo caso il tasso di interessi applicato e le condizioni economiche del soggetto finanziato (art. 644, 3° co. c.p.).

[1] Tasso Effettivo Globale Medio riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura

 

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